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PRIMA VOLTA IN ITALIA: I CONSUMATORI VINCONO UNA CLASS ACTION CONTRO UNA BANCA

11. Giu 2026

Il Tribunale di Venezia accoglie nel merito la class action contro la Banca Popolare dell'Alto Adige: schede prodotto giudicate ingannevoli e fuorvianti

Il 9 giugno 2026 il Tribunale di Venezia ha emesso una sentenza storica, accogliendo nel merito la class action promossa dal Comitato Azionisti Suedtirol, dal Centro Consumatori Italia e dall'associazione Robin, insieme a 650 risparmiatori delle regioni Alto Adige, Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, difesi dagli Avvocati Professori Massimo Cerniglia e Mauro Pizzigati, nonché dagli Avvocati Alessandro Caponi e Roberto Ciammarughi, contro la Banca Popolare dell'Alto Adige. È la prima volta in Italia che una class action in ambito finanziario viene vinta nel merito dai consumatori contro un istituto di credito

Il caso

L'azione legale, avviata a metà del 2022, riguarda le schede prodotto consegnate dalla banca ai risparmiatori in occasione dell'acquisto di azioni di propria emissione nel periodo da gennaio 2012 a luglio 2015. Già in fase preliminare, nel 2023, il Tribunale aveva dichiarato ammissibile l'azione — prima volta assoluta in Italia per una class action finanziaria — e la Corte d'Appello di Venezia aveva successivamente ampliato la classe degli aderenti includendo anche gli acquisti effettuati dopo luglio 2015.

Le schede prodotto: ingannevoli e fuorvianti 

Il Tribunale ha accertato che le schede prodotto distribuite dalla banca erano gravemente carenti sotto il profilo informativo. In particolare, non veniva adeguatamente illustrata l'illiquidità dei titoli — non quotati su alcun mercato regolamentato — né l'assenza di garanzie in sede di rivendita. La formulazione secondo cui il prezzo di emissione costituiva il limite inferiore al di sotto del quale non poteva scendere il prezzo di scambio era tale da indurre il risparmiatore a ritenere di poter rivendere le azioni senza perdite. Solo nel 2013 fu introdotta la dicitura "titolo illiquido", e solo a fine 2015 la banca specificò esplicitamente che gli investitori avrebbero potuto trovarsi nell'impossibilità di rivendere le proprie azioni. Il fatto stesso che la banca abbia successivamente rivisto le schede prodotto dimostra, ad avviso del Tribunale, la decettività delle versioni precedenti.

Gli obblighi informativi violati 

Il Collegio ha ritenuto che la banca non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 21 del TUF e dal Regolamento Consob n. 16190/2007, che impongono all'intermediario di fornire informazioni chiare, corrette, non fuorvianti e personalizzate rispetto al profilo del cliente. I risparmiatori erano classificati come clienti al dettaglio con profilo "prudente" o "conservativo", del tutto incompatibile con un investimento illiquido, a lungo termine e ad alto rischio speculativo. La banca non ha fornito alcuna indicazione sul rating relativo al periodo dell'investimento né sul rapporto tra rendimento e rischio.

Il nesso causale e la responsabilità 

Il Tribunale ha accertato che l'inadempimento informativo ha avuto diretta incidenza causale sulle decisioni di acquisto dei risparmiatori, i quali hanno assunto un rischio di cui non erano consapevoli. Ciò giustifica sia la risoluzione per grave inadempimento delle operazioni di acquisto, sia il risarcimento dei danni. La responsabilità della banca è stata dichiarata per violazione degli artt. 21, 23 e 94 del D.Lgs. n. 58/1998 e delle norme regolamentari Consob.

Il ruolo dell'ACF 

Il Tribunale ha richiamato le numerose pronunce dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob — almeno ventiquattro decisioni — che già in passato avevano qualificato le schede prodotto come "assai poco chiare", "ingannevoli" e "ambigue". La banca, ignorando quell'orientamento consolidato, ha preferito attendere la conferma giudiziaria, con inevitabile aggravio per la propria reputazione.

I prossimi passi 

Il Tribunale ha rinviato al 25 giugno 2026 per l'avvio delle operazioni peritali (CTU contabile) volte a quantificare i risparmi da restituire e i danni da risarcire per ciascun aderente.

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Questa vittoria si aggiunge a circa quaranta sentenze favorevoli già ottenute nei mesi scorsi dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Bolzano, sempre nell'ambito delle controversie relative alle azioni Volksbank. I risparmiatori sono stati assistiti e difesi dagli Avvocati Prof. Massimo Cerniglia, Alessandro Caponi e Roberto Ciammarughi, con il supporto del Comitato Azionisti Suedtirol (presidente Walther Andreaus), del Centro Consumatori Italia (presidente Rosario Trefiletti) e dell'associazione di consumatori Robin (presidente Luca Malopri).

Il commento

Walther Andreaus, presidente del Comitato Azionisti Suedtirol e direttore di Robin, commenta la sentenza con le seguenti parole: «Questa decisione rappresenta un momento storico per la tutela dei consumatori in Italia, ma è anche una triste testimonianza del fatto che la nuova dirigenza della Volksbank non ha saputo mettere un punto fermo sui comportamenti scorretti dei suoi predecessori — una soluzione consensuale sarebbe stata possibile e doverosa da anni. Per i risparmiatori, la lunga attesa dovrebbe ora ripagare, poiché si prevede che vengano riconosciuti anche gli interessi di mora e la rivalutazione — costi che la banca avrebbe potuto risparmiarsi con una soluzione tempestiva. La giustizia a volte richiede tempo — ma alla fine arriva.
 

"Chi lotta può anche perdere, chi non lotta ha già perso."